Art. 2.

      1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «b-bis) nei confronti di coloro che successivamente alla sentenza da porre in esecuzione abbiano riportato una condanna a pena detentiva anche non definitiva o siano stati sottoposti ad arresto, perché colti in flagranza di un delitto non colposo, ritualmente convalidato».